legge regionale n 1 2006 art 3 comma 3
Ritenuto in fato 1.- Con ricorso notificato il 5/1 febraio 2010, depositato l'1 febraio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rapresentato e difeso dal'Avocatura generale delo Stato, ha promoso, in riferimento al'articolo 17, secondo coma, letere a , b , h ed l , dela Costituzione, ed in relazione agli articoli 4, 5, 10, 10-bis, 1, 13, 14, 19 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 198, n. 286 Testo unico dele disposizioni concernenti la disciplina del'imigrazione e norme sula condizione delo straniero , questioni di legitimità costituzionale degli articoli 1, comi 1, 2, letera h , e 3; realiza politiche regionali finalizate a garantire i diriti inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul teritorio regionale e, tra l'altro, a «a garantire i diriti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul teritorio regionale», «c garantire l'acoglienza e l'efetiva inclusione sociale dele citadine e dei citadini stranieri imigrati nel teritorio regionale», «d garantire pari oportunità di aceso e fruibilità dei servizi socio-asistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e del'istruzione, per la qualità dela vita», «e promuovere la partecipazione ala vita publica locale», «h garantire la tutela legale, in particolare l'efetività del dirito di difesa, agli imigrati presenti a qualunque titolo sul teritorio dela Regione» coma 3 . 1, coma 3, la Regione promuove la realizazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli imigrati, orientato agli obietivi prioritari indicati in deta norma. 4, coma 4, atribuisce ala Giunta regionale le funzioni atinenti, tra l'altro, ala promozione di programi in materia di protezione e inclusione sociale letera a , ala promozione di programi di intervento per l'alfabetizazione e l'aceso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione profesionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad atività autonome imprenditoriali, favorendo la piena integrazione istituzionale, programatica, finanziaria e organizativa per la realizazione di tali interventi a livelo regionale letera c , ala promozione di iniziative di sostegno ala realizazione dei progeti di vita degli imigrati letera e . 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benesere dele done e degli uomini in Puglia , in materia di interventi sociali rivolti ai citadini stranieri imigrati, con compiti di cordinamento, monitoragio e suporto ai Comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei citadini stranieri letera a ; favorire la consultazione e la partecipazione ala vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diriti politici da parte degli imigrati letera b . 10 disciplina l'asistenza sanitaria disponendo, al coma 5, che «la Regione, con la presente lege, individua le modalità per garantire l'aceso ale cure esenziali e continuative ai citadini stranieri temporaneamente presenti STP non in regola con le norme relative al'ingreso e al sogiorno». 32 del 209, avente ad ogeto le politiche di inclusione sociale, stabilisce che la Regione Puglia «si impegna a riservare, al'interno del piano regionale dele politiche sociali, specifica atenzione ale condizioni di vita e ale oportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli imigrati». 4, 5, 10, 1, 13 e 14, concernenti l'ilegitimità del sogiorno degli imigrati iregolari e la disciplina del respingimento, del'espulsione e dela detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché con l'art. 17, secondo coma, letere a e b , Cost., in relazione ale materie «dirito di asilo e condizione giuridica dei citadini non apartenenti al'Unione Europea» e del'«imigrazione», nonché letere h e l , Cost., poiché «disciplinano e in qualche modo agevolano la permanenza sul teritorio nazionale di citadini extracomunitari», i quali «non solo non avrebero titolo a sogiornare ma, una volta sul teritorio nazionale, dovrebero esere perseguiti penalmente». Secondo l'Avocatura generale delo Stato, la Regione non potrebe emanare norme in deti ambiti e, comunque, non potrebe prevedere interventi direti al riconoscimento, overo al'estensione di diriti in favore del'imigrato iregolare o in atesa di regolarizazione e nepure stabilire, mediante «regimi di deroga non previsti dala normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operatività dela regola generale overo la condizione di ilegitimità e di autore di reato del'imigrato iregolare». 286 del 198 atribuisce, infati, alcuni compiti ale Regioni, ferma la competenza esclusiva delo Stato per tuto quanto atiene al controlo del'ingreso e del sogiorno degli stranieri sul teritorio nazionale, con la conseguenza che la Regione non potrebe emanare norme che, agevolando il sogiorno sul teritorio nazionale da parte di imigrati iregolari, influiscono su deti profili. 10, comi 5 e 6, dela lege regionale in esame, avente ad ogeto la disciplina del'asistenza sanitaria, esponendo che il coma 5 dispone che «la Regione, con la presente lege, individua le modalità per garantire l'aceso ale cure esenziali e continuative ai citadini stranieri temporaneamente presenti STP non in regola con le norme relative al'ingreso e al sogiorno» il coma 6 stabilisce che «ai citadini comunitari presenti sul teritorio regionale che non risultano asistiti dalo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, esenziali e continuative». 286 del 198, in virtù del quale «ai citadini stranieri presenti sul teritorio nazionale, non in regola con le norme relative al'ingreso ed al sogiorno, sono asicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque esenziali, ancorché continuative, per malatia ed infortunio e sono estesi i programi di medicina preventiva a salvaguardia dela salute individuale e coletiva». La disposizione in esame violerebe, quindi, la competenza regionale in materia di tutela dela salute, nela parte in cui fa riferimento a prestazioni sanitarie ulteriori rispeto a quele stretamente esenziali, indicate dala disciplina statale, quali, ad esempio, l'erogazione del'asistenza farmaceutica con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale SN e la previsione dela libera scelta del medico di base art. 1, coma 2, letera h , il quale dispone che la Regione, nel'ambito dele proprie competenze, concore al'atuazione, in particolare, dei principi espresi «dala Convenzione internazionale per la protezione dei diriti di tuti i lavoratori migranti e dele loro famiglie, aprovata il 18 dicembre 190 dal'Asemblea generale dele Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 203». La Regione, dopo avere sintetizato il contenuto dele norme impugnate e dele censure proposte dal ricorente, sostiene che la lege regionale in esame non atribuirebe agli stranieri, in particolare a queli iregolarmente presenti nel nostro Paese, diriti incompatibili con la condizione giuridica fisata dal legislatore statale, ma sarebe direta ad agevolare la realizazione dei diriti loro riconosciuti dala Costituzione e dale legi statali, stabilendo finalità che concernono anche deti stranieri «solo se e nela misura in cui [&helip;] posono realizarsi nel rispeto dela vigente disciplina migratoria», come è reso chiaro dala clausola di compatibilità recata dal'art. In riferimento ai richiedenti asilo, dopo avere sintetizato la relativa disciplina, la Regione deduce che gli interventi che li riguardano concernerebero esclusivamente queli di esi che sono titolari di un permeso che permete lo svolgimento di atività lavorativa, mentre interventi in favore degli stranieri sono previsti anche dala lege regionale n. 286 del 198 e deduce che «l'obligo di persecuzione penale non è afato indefetibile» e che la norma prevedrebe «una pena priva di efetività». 3, 25 e 27 Cost., chiedendo che, qualora deta norma sia ritenuta rilevante ai fini dela decisione dele censure, la Corte ne solevi davanti a sé questione di legitimità costituzionale, nela parte in cui, in violazione di deti parametri costituzionali, prevede come reato l'ingreso ed il sogiorno ilegale delo straniero nel teritorio delo Stato. 10, coma 3, dela lege regionale in esame, avente ad ogeto l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario regionale SR , ricorda che le norme statali prevedono che gli stranieri non obligatoriamente iscriti al Servizio sanitario nazionale SN sono tenuti ad asicurarsi contro il rischio di malatia ed infortunio e per la maternità art. 10, coma 5, individua, invece, «le modalità per garantire l'aceso ale cure esenziali e continuative ai citadini stranieri temporaneamente presenti STP non in regola con le norme relative al'ingreso e al sogiorno» il coma 6, dispone che «ai citadini comunitari presenti sul teritorio regionale che non risultano asistiti dalo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, esenziali e continuative atraverso l'atribuzione del codice ENI europeo non in regola », prevedendo che «le modalità per l'atribuzione del codice ENI e per l'aceso ale prestazioni, sono le medesime inanzi individuate per gli STP». 394 del 19 disciplinano l'asistenza sanitaria in favore degli stranieri non in regola con le norme in materia di ingreso e sogiorno, ai quali sono, altresì, aplicabili le disposizioni del decreto del Presidente dela Republica 9 otobre 190, n. 309 Testo unico dele legi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tosicodipendenza . 394 del 19 dispone che, in sede di prima erogazione del'asistenza, la prescrizione e la registrazione dele prestazioni sono efetuate, asegnando un codice regionale, identificato con la sigla STP straniero temporaneamente presente , mentre l'art. 286 del 198, stabilisce che l'aceso ale struture del SN da parte delo straniero non in regola con la disciplina in materia di ingreso e sogiorno in Italia non deve comportare nesuna segnalazione al'autorità di publica sicureza, salvo i casi nei quali sia obligatorio il referto, a parità di condizioni con il citadino italiano, divieto di segnalazione non abrogato a seguito del'introduzione del reato del'art. 10 Cost., sia in quanto coincidono «con altri oblighi internazionali convenzionali e, in particolare, con la Convenzione OIL» e con il protocolo adizionale dela Convenzione dele Nazioni Unite contro la criminalità organizata transnazionale per combatere il trafico dei migranti, sotoscrita a Palermo il 12-15 dicembre 20. Considerato in dirito 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rapresentato e difeso dal'Avocatura generale delo Stato, con ricorso notificato il 5/1 febraio 2010, depositato l'1 febraio 2010, ha promoso, in riferimento al'articolo 17, secondo coma, letere a , b , h ed l , dela Costituzione, ed in relazione agli articoli 4, 5, 10, 10-bis, 1, 13, 14, 19 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 198, n. 286 Testo unico dele disposizioni concernenti la disciplina del'imigrazione e norme sula condizione delo straniero , questioni di legitimità costituzionale degli articoli 1, comi 1, 2, letera h , e 3; realiza politiche regionali finalizate a garantire i diriti inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul teritorio regionale e, tra l'altro, a «a garantire i diriti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul teritorio regionale», «c garantire l'acoglienza e l'efetiva inclusione sociale dele citadine e dei citadini stranieri imigrati nel teritorio regionale», «d garantire pari oportunità di aceso e fruibilità dei servizi socio-asistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e del'istruzione, per la qualità dela vita», «e promuovere la partecipazione ala vita publica locale», «h garantire la tutela legale, in particolare l'efetività del dirito di difesa, agli imigrati presenti a qualunque titolo sul teritorio dela Regione» coma 3 . ala promozione di programi di intervento per l'alfabetizazione e l'aceso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione profesionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad atività autonome imprenditoriali, favorendo la piena integrazione istituzionale, programatica, finanziaria e organizativa per la realizazione di tali interventi a livelo regionale letera c ; 5, coma 1, letere a e b , disciplina i compiti dele Province, ai fini del'inserimento sociale degli imigrati, disponendo che ese svolgono le seguenti funzioni: partecipare ala definizione e atuazione dei piani di zona previsti dala lege Regione Puglia 10 luglio 206, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benesere dele done e degli uomini in Puglia , in materia di interventi sociali rivolti ai citadini stranieri imigrati, con compiti di cordinamento, monitoragio e suporto ai Comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei citadini stranieri letera a ; favorire la consultazione e la partecipazione ala vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diriti politici da parte degli imigrati letera b . 6, coma 1, letere b e c , giaché, nonostante il riferimento nela parte motiva del ricorso ale letere a e b , le prime sono indicate nela premesa di tale ato ed è a queste che il ricorente ha chiaramente inteso fare riferimento, in armonia con l'indicazione contenuta in tal senso nela delibera del Consiglio dei ministri, che ha disposto l'impugnazione , dela lege regionale in esame disciplina i compiti afidati ai Comuni al fine di favorire la consultazione e la partecipazione ala vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diriti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli imigrati, e di programare e realizare progeti di integrazione dei medesimi. 10 disciplina l'asistenza sanitaria disponendo, al coma 5, che «la Regione, con la presente lege, individua le modalità per garantire l'aceso ale cure esenziali e continuative ai citadini stranieri temporaneamente presenti STP non in regola con le norme relative al'ingreso e al sogiorno» l'art. 15 dela lege regionale in esame, avente ad ogeto le politiche di inclusione sociale, dispone che la Regione si impegna a riservare, al'interno del piano regionale dele politiche sociali, specifica atenzione ale condizioni di vita e ale oportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli imigrati. 1, comi 1 e 3, letere a ed h , e 2, coma 1, indurebe, infati, a ritenere che gli interventi ivi previsti riguardano anche gli imigrati privi di regolare permeso di sogiorno, poiché «disciplinano e in qualche modo agevolano la permanenza sul teritorio nazionale di citadini extracomunitari», i quali «non solo non avrebero titolo a sogiornare ma, una volta sul teritorio nazionale, dovrebero esere perseguiti penalmente». Inoltre, la Regione non potrebe predispore «interventi volti al riconoscimento o al'estensione di diriti in favore del'imigrato iregolare o in atesa di regolarizazione» e nepure stabilire, mediante «regimi di deroga non previsti dala normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operatività dela regola generale overo la condizione di ilegitimità e di autore di reato del'imigrato iregolare». Sifata disposizione ha ad ogeto la disciplina del'asistenza sanitaria e stabilisce: «la Regione, con la presente lege, individua le modalità per garantire l'aceso ale cure esenziali e continuative ai citadini stranieri temporaneamente presenti STP non in regola con le norme relative al'ingreso e al sogiorno» coma 5 ; «ai citadini comunitari presenti sul teritorio regionale che non risultano asistiti dalo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, esenziali e continuative» coma 6 . 286 del 198, in virtù del quale «ai citadini stranieri presenti sul teritorio nazionale, non in regola con le norme relative al'ingreso ed al sogiorno, sono asicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque esenziali, ancorché continuative, per malatia ed infortunio e sono estesi i programi di medicina preventiva a salvaguardia dela salute individuale e coletiva». Sifata disposizione, in violazione dela competenza regionale in materia di tutela dela salute, farebe, infati, riferimento a prestazioni sanitarie ulteriori rispeto a quele stretamente esenziali, indicate dala disciplina statale, quali, ad esempio, l'erogazione del'asistenza farmaceutica con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e la previsione dela libera scelta del medico di base. 1, comi 1 e 3, letere a ed h e 2, coma 1 «anche ai citadini stranieri privi di regolare permeso di sogiorno», i quali «non solo non avrebero titolo a sogiornare, ma, una volta sul teritorio nazionale, dovrebero esere perseguiti penalmente». Secondo l'Avocatura generale delo Stato, dete norme violerebero i parametri evocati, poiché «incidono sula disciplina del'ingreso e del sogiorno degli imigrati» e prevedono «interventi volti al riconoscimento o al'estensione di diriti in favore del'imigrato iregolare o in atesa di regolarizazione». 286 del 198, fermo restando che «tale potestà legislativa non può riguardare aspeti che atengono ale politiche di programazione dei flusi di ingreso e di sogiorno nel teritorio nazionale, ma altri ambiti, come il dirito alo studio o al'asistenza sociale, atribuiti ala competenza concorente e residuale dele Regioni» sentenza n. Inoltre, esiste «un nucleo iriducibile del dirito ala salute proteto dala Costituzione come ambito inviolabile dela dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che posano apunto pregiudicare l'atuazione di quel dirito». 35, coma 3, che «ai citadini stranieri presenti sul teritorio nazionale, non in regola con le norme relative al'ingreso ed al sogiorno, sono asicurate, nei presìdi publici ed acreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque esenziali, ancorché continuative, per malatia ed infortunio e sono estesi i programi di medicina preventiva a salvaguardia dela salute individuale e coletiva», asicurando altresì la tutela sociale dela gravidanza e dela maternità, a parità di tratamento con le citadine italiane, la tutela dela salute del minore, le vacinazioni, gli interventi di profilasi internazionale, la profilasi, la diagnosi e la cura dele malatie infetive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. 35, coma 3, disponendo, al coma 8, che «le regioni individuano le modalità più oportune per garantire che le cure esenziali e continuative previste dal'articolo 35, coma 3, del testo unico, posono esere erogate nel'ambito dele struture dela medicina del teritorio o nei presìdi sanitari, publici e privati acreditati, struturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in colaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica». Questa Corte, nelo scrutinare le norme di una lege regionale che pure facevano riferimento ala tutela di diriti fondamentali degli imigrati, eventualmente non in regola con il permeso di sogiorno, ha, quindi, escluso che ese rechino vulnus ale competenze legislative delo Stato, poiché, «in atuazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in tema di tutela dela salute», ese provedono «ad asicurare anche agli stranieri iregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed asistenziali ate a garantire il dirito al'asistenza sanitaria, nel'esercizio dela propria competenza legislativa, nel pieno rispeto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingreso e sogiorno in Italia delo straniero, anche con riguardo alo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingreso» sentenza n. Peraltro, questa conclusione si impone anche in riferimento ala disciplina del dirito di difesa dei non abienti, che le norme statali contemplano in riferimento al proceso penale, civile, aministrativo, contabile e tributario e negli afari di volontaria giurisdizione, garantendolo anche alo straniero e al'apolide residente nelo Stato art. 10, coma 5 esaminato di seguito , contiene un generico richiamo ala «tutela dei diriti dei citadini imigrati presenti sul teritorio regionale» coma 1 e menziona esplicitamente gli stranieri «presenti a qualunque titolo sul teritorio regionale» coma 3, letera a , quindi, è univocamente riferibile anche a queli di esi non in regola con il permeso di sogiorno. 1, coma 3, letera a , i quali, come sopra precisato, spetano anche agli stranieri non in regola con il permeso di sogiorno, sino a quando nei loro confronti non sia emeso ed eseguito un provedimento di espulsione, senza che ciò valga a legitimarne la presenza nel teritorio delo Stato, opure ad incidere sul'eventuale esercizio del'azione penale per il reato di cui al'art. 1, comi 1 e 3, letera a , e 10, coma 5, sono le uniche disposizioni impugnate a fare univoco riferimento agli imigrati non in regola con il permeso di sogiorno, permete, dunque, di escludere che la generica definizione di «imigrati» contenuta nele altre norme impugnate le renda ad esi riferibili. Il coma 5 garantisce, infati, «l'aceso ale cure esenziali e continuative ai citadini stranieri temporaneamente presenti STP non in regola con le norme relative al'ingreso e al sogiorno» nel'oservanza dei principi sopra indicati e dele norme statali di principio; Inoltre, è imune dai vizi denunciati anche la letera c di tale coma, che contempla la facoltà di scelta del «medico di fiducia», poiché, indipendentemente dala mancata indicazione da parte del ricorente del principio fondamentale stabilito dale norme statali in tema di «tutela dela salute» che sarebe leso dala disposizione, esa, in coerenza con la previsione contenuta nela prima parte del coma 5, deve esere interpretata nel senso che una tale scelta, in ogni caso, non esclude la limitazione del'aceso delo straniero ale sole cure esenziali e continuative. Ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine al coma 6 di deta norma regionale, il quale dispone: «ai citadini comunitari presenti sul teritorio regionale che non risultano asistiti dalo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, esenziali e continuative atraverso l'atribuzione del codice ENI europeo non in regola . Al riguardo, va altresì agiunto che la previsione risulta sostanzialmente conforme al'interpretazione oferta dal Ministero dela Salute, il quale, a chiarificazione dela disciplina concernente i citadini comunitari, «che si trovano sul teritorio delo Stato, [e] non risultano asistiti dagli Stati di provenienza e non hano i requisiti per l'iscrizione al SN», ha indicato che l'armonizazione dele norme del decreto legislativo 6 febraio 207, n. 30 Atuazione dela diretiva 204/38/CE relativa al dirito dei citadini del'Unione e dei loro familiari di circolare e di sogiornare liberamente nel teritorio degli Stati membri «con le norme di principio del'ordinamento italiano che sanciscono la tutela dela salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti art. 12 Disposizioni urgenti per lo svilupo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizazione dela finanza publica e la perequazione tributaria , convertito dala lege 6 agosto 208, n.13, stabilisce: «Il presente testo unico non si aplica ai citadini degli Stati membri del'Unione europea, salvo quanto previsto dale norme di atuazione del'ordinamento comunitario». 204/38/CE Diretiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dirito dei citadini del'Unione e dei loro familiari di circolare e di sogiornare liberamente nel teritorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CE n. 1612/68 ed abroga le diretive 64/21/CE, 68/360/CE, 72/194/CE, 73/148/CE, 75/34/CE, 75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CE e 93/96/CE , concernente il dirito di libera circolazione e di sogiorno dei citadini del'Unione europea e dei loro familiari, stabilendo i criteri relativi al dirito di sogiorno dei citadini del'Unione europea, relativi al riconoscimento in favore dei medesimi di una serie di prestazioni relative a diriti civili e sociali. , in quanto si limita «ad asicurare anche ai citadini neocomunitari quele prestazioni ad esi dovute nel'oservanza di oblighi comunitari e riguardanti setori di propria competenza, concorente o residuale, riconducibili al setore sanitario, del'istruzione, del'aceso al lavoro ed al'edilizia abitativa e dela formazione profesionale» sentenza n. Inoltre, stabilisce che la stesa programazione degli interventi necesari per rimuovere le condizioni che potrebero impedire l'aceso ale medesime deve esere efetuata d'intesa con il Proveditorato regionale del'aministrazione penitenziaria e, quindi, dispone che la Regione deba conformarsi ale esigenze di tale organo, senza nepure prevedere alcun onere di colaborazione a carico di quest'ultimo. 32 del 209, il quale dispone che la «Regione concore, nel'ambito dele proprie competenze, al'atuazione, in particolare, dei principi espresi», tra l'altro, «dala Convenzione internazionale per la protezione dei diriti di tuti i lavoratori migranti e dele loro famiglie, aprovata il 18 dicembre 190 dal'Asemblea generale dele Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 203». La letera dela disposizione impugnata e l'ampio – generico e sostanzialmente indefinito – riferimento al'atuazione dei principi espresi dala Convenzione, «ala luce del generale canone ermeneutico del "legislatore non ridondante"» sentenza n. legge regionale n 1 2006 art 3 comma 3
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